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Roma, 10 gennaio 2017
Circolare n. 3/2017
Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI –
Differimento del regime sanzionatorio – Art. 12 D.L. 30.12.2016, n.244, su G.U.
n. 304 del 30.12.2016.
Ancora
una volta il decreto Milleproroghe ha fatto slittare la data dalla quale
si applicheranno le sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti). Peraltro a differenza degli anni passati la norma in esame non ha
previsto una generica proroga di un anno ma ha disposto che l’applicazione
delle predette sanzioni non avverrà fino
alla data di subentro nella gestione del servizio del nuovo concessionario, e
comunque non oltre l’1 gennaio 2018 (in precedenza 1 gennaio 2017). Fino
a quel momento pertanto, continuando ad applicarsi il cosiddetto sistema del doppio binario basato sulla
convivenza degli adempimenti telematici propri del SISTRI con quelli cartacei
del vecchio regime (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD-Modello Unico
Dichiarazione Ambientale), si applicheranno le sole sanzioni relative a
questi ultimi adempimenti.
Si
rammenta che le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI o al mancato
versamento dei contributi annuali trovano applicazione già dal 2015 seppure in
misura ridotta del 50%; anche tale riduzione è stata prorogata fino alla data di subentro nella gestione
del servizio del nuovo concessionario, e comunque non oltre l’1 gennaio 2018 (in precedenza 1 gennaio 2017).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.1/2016
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Codirettore |
Allegato uno |
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G.U. n.304 del 30.12.2016
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016,
n. 244
Proroga e definizione di
termini.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga e definizione
di termini di prossima scadenza
al fine di
garantire la continuita', l'efficienza
e l'efficacia dell'azione
amministrativa;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei ministri,
adottata nella
riunione del 29
dicembre 2016;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio
dei ministri, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
*****OMISSIS*****
Art. 12
Proroga di termini in materia di
ambiente
1. All'articolo 11
del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101
convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo
periodo, le parole: «Fino al
31 dicembre
2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro
nella gestione del
servizio da parte del
concessionario individuato
con le procedure di
cui al comma 9-bis, e comunque non
oltre il 31
dicembre 2017,» e
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino
alla data del
subentro nella gestione del
servizio da parte
del
concessionario individuato
con le procedure di cui al comma 9-bis,
e
comunque non oltre il
31 dicembre 2017,
le sanzioni di
cui
all'articolo 260-bis, commi
1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;
b) al comma 9-bis,
sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al
31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla
data del subentro
nella
gestione del servizio
da parte del concessionario individuato con
le
procedure di cui al
presente comma, e
comunque non oltre
il 31
dicembre 2017»; alla
fine del quarto periodo, dopo le
parole: «10
milioni di euro per
l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel
limite massimo di
10 milioni di
euro, in ragione
dell'effettivo
espletamento del
servizio svolto nel
corso dell'anno 2017.»;
al
quinto periodo,
sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO